Statuto – Atto Costitutivo

ISCRIZIONE UFF. ENTRATE DI ROMA: 16 Ottobre 2009
N° Codice Fiscale: 97573100589

Vedi  Certificatov—>  Iscrizione Ufficio delle Entrate / Roma

Sede dell’Associazione:

Via dei Monti di Creta, 104 – 00167 Roma
c/o 5a Divisione Dermatologica Dipartimento Immunodermatologia – I.D.I. – Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS.

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: ANPPI

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1
E’ costituita un’associazione, denominata “Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide Italy”, in breve “ANPPI”.
L’associazione ha sede in Via dei Monti di Creta, 104 – 00167 Roma c/o 5^ Divisione Dermatologica Dipartimento Immunodermatologia – Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

SCOPI E FINALITA’

Art. 2
L’ ANPPI è un’associazione apolitica ed apartitica di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione ha lo scopo:
- di diffondere la conoscenza di queste patologie nella categoria delle malattie rare e non.
- di promuovere l’assistenza alle persone affette da patologia del Pemfigo/Pemfigoide, con opportune informazioni per le stesse persone e le loro famiglie.
- di sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinchè emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da Pemfigo/Pemfigoide.
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da Pemfigo/Pemfigoide.
- di promuovere e curare i rapporti con le Istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici e rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette da tale malattia rara.
- di promuovere rapporti con associazioni mediche e di ammalati nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e programmi analoghi ai propri.
- di diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia ed all’estero.
- di diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche.
- di organizzare convegni, congressi, seminari e simili.
Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Art. 3
L’associazione si compone, oltre ai soci fondatori, di un numero illimitato di soci, di tre categorie:
- ordinari, che aderiscono all’associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- operativi, che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- onorari, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Art. 4
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Art. 5
La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 6
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario-Tesoriere
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;
b) di eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.

Art.9
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di maggio.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante lettera, anche consegnata a mano, o altra comunicazione equipollente (telefax – posta elettronica – telegramma), inviata agli associati almeno 10 giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 10
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 11
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza del Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà – arrotondata se necessario all’unità superiore – dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge, di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il tesoriere/segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 14
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 16
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 17
Al tesoriere-segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili , di predisporre il bilancio dell’associazione ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

PRESIDENTE

Art. 18
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 21
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

DURATA

Art. 22
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

SCIOGLIMENTO

Art. 23
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Art. 24
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

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ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 18 maggio 2009 in Roma, presso la sede dell’Associazione di Volontariato “ANPPI” (c/o l’ I.D.I. – Istituto Dermopatico dell’Immacolata) Via Monti di Creta n° 104, si sono riuniti per costituire un’associazione assistenziale, i seguenti cittadini:

- Dottor. Giuseppe Cianchini, Dott. Biagio Didona, Sig. Branca Michele, Sig.ra Cannistra Giuseppa,
- Sig. Crobu Giuseppe, Sig.ra Fossati Caterina, Sig. Fummo Giovanni Battista, Sig.ra Gambioli Claudia,
- Dott.ssa Gemmato Giovanna, Sig.na Marenzana Alessia, Sig.ra Schifano Rosaria, Sig.ra Zorzi AnnaLisa.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.ra Gemmato Giovanna , la quale a sua volta nomina il signor Fummo Giovanni segretario della riunione ed estensore del presente verbale.
Il presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di una Associazione di volontariato e dà lettura dello Statuto Sociale, che allegato sotto la lettera (A) fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.
I comparenti di comune accordo, dopo ampia discussione, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

E’ costituita ai sensi della legge 266/91, fra i suddetti comparenti l’Associazione di Volontariato denominata “ ANPPI – Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide Italy”.

ART. 2

L’Associazione ha sede in Roma c/o Istituto Dermopatico dell’Immacolata, Via dei Monti di Creta 104 – presso la 5^ Divisione Dermatologica Dipartimento di immunodermatologia.

ART. 3

L’Associazione si propone:

- di diffondere la conoscenza di queste patologie nella categoria delle malattie rare e non.
- di promuovere l’assistenza alle persone affette da patologia del Pemfigo/Pemfigoide, con
opportune informazioni per le stesse persone e le loro famiglie.
- di sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinchè emergano le
problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da Pemfigo/Pemfigoide.
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare
l’assistenza ai pazienti affetti da Pemfigo/Pemfigoide.
- di promuovere e curare i rapporti con le Istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici e
rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette da tale
malattia rara
- di promuovere rapporti con associazioni mediche e di ammalati nazionali ed internazionali
e con ogni altra istituzione avente scopi e programmi analoghi ai propri.
- di diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le
possibilità di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia ed all’estero.
- di diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le
possibilità diagnostiche e terapeutiche.
- di organizzare convegni, congressi, seminari e simili.

ART. 4

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L’associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell’Assemblea dei Soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all’Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.

ART. 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 9 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Giovanna Gemmato, Presidente,
Rosaria Schifano , Vicepresidente
Giovanni Fummo , Segretario e Tesoriere
Alessia Marenzana, consigliere
Michele Branca, consigliere
Claudia Gambioli, consigliere
Caterina Fossati, consigliere
Dr. Giuseppe Cianchini, consigliere
Dr. Biagio Didona, consigliere

ART. 7

Tutti i neo nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

ART.8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci.

ART. 9

L’assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

ART. 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 266/91.

Il Presidente Il segretario
Dr.ssa Giovanna Gemmato Signor Giovanni Fummo

Gli intervenuti:

Presidente Giovanna Gemmato

Vicepresidente Schifano Rosaria

Segretario Fummo Giovanni

Consigliere Marenzana Alessia

Consigliere Branca Michele

Consigliere Gambioli Claudia

Consigliere Fossati Caterina

Consigliere Dr. Cianchini Giuseppe

Consigliere Dr. Didona Biagio

Crobu Giuseppe – Cannistra Giuseppa – Zorzi AnnaLisa -

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Pemfigo.it – Staff